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Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. (Fonte: www.agenziaentrate.gov.it).

A chi interessa

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus e associazioni di volontariato
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. (Fonte: www.agenziaentrate.gov.it).

Per accedere al Super Ecobonus 110% bisogna realizzare almeno uno dei seguenti interventi trainanti:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi all’estero;
  • sostituzione dell’impianto termico (nel caso dei condomini, per essere trainante, l’impianto termico deve essere centralizzato).

Se realizzati contestualmente ad uno degli interventi trainanti, possono rientrare nel Super Ecobonus 110% anche i seguenti interventi trainati:

  • sostituzione degli infissi;
  • sostituzione (anche nei condomini con impianto termico non centralizzato) dell’impianto termico delle singole unità immobiliari (caldaie, pompe di calore, condizionatori, termosifoni, ecc.);
  • installazione di schermature solari;
  • installazione di impianto solare termico e di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo;
  • realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o il raggiungimento della classe energetica più alta.

Si hanno due alternative

  1. Richiedere lo sconto in fattura per realizzare tutti i lavori in modo totalmente gratuito
  2. Sostenere le spese ed usufruire della detrazione Irpef del 110% in 5 anni (22% all’anno)

Requisiti fondamentali per accedere al Superbonus 110%

  • Conformità urbanistica dell’immobile
  • Presenza di un impianto termico per il riscaldamento fisso
  • Regolarità tributaria del proprietario


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